Art. 3.
(Comitato tecnico scientifico per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico).

      1. È istituito, presso la presidenza di ciascuna giunta regionale, il comitato tecnico scientifico per la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, di seguito denominato «comitato», nominato dal consiglio regionale.
      2. Il comitato dura in carica cinque anni ed è composto dai seguenti membri:

          a) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta da ogni provincia della regione interessata;

          b) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta da ognuna delle tre associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

          c) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;

          d) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione interessata;

          e) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          f) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta dalle comunità montane presenti nel territorio regionale;

          g) un rappresentante scelto in una terna di nomi proposta dall'autorità di bacino competente;

          h) cinque esperti nelle materie attinenti alla tutela dell'ambiente, scelti su indicazione della giunta regionale.

      3. I componenti del comitato eleggono, al proprio interno e con la maggioranza assoluta dei votanti, il presidente, due vicepresidenti e un segretario.

 

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